STATUTO ASSOCIAZIONE

ART. 1
DENOMINAZIONE

 

L'Associazione A-B-A-R (T-U) costituita in data 22/1O/1991 viene a denominarsi Associazione di Volontariato "Bambini e Adolescenti Reumatici (Toscana e Umbria)" ed opera ai sensi del Codice Civile, della legge 266/91 e delle leggi regionali in materia di Volontariato. L'Associazione, senza fini di lucro, si rivolge alla generalità dei cittadini attraverso l'assoluta gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo i casi previsti dalla legge; si basa sulla democraticità della struttura e le cariche associative sono elettive e gratuite; soci, patrimonio, bilanci e cariche sono regolati dai successivi articoli statutari.

 

ART. 2
SEDE


L'Associazione esplica la sua attività nell'ambito della Regione Toscana. Essa ha sede sociale in Firenze, Via Luca Giordano n. 13, Clinica Pediatrica I^, Dipartimento di Pediatria dell'Università di Firenze (Ospedale Meyer). La sede può variare secondo il deliberato del Consiglio in carica.

ART. 3
FINALITÀ

 

L'Associazione si fonda sull'iniziativa di cittadini volontari che intendono impegnarsi sul tema dell'assistenza ai bambini reumatici ed alle loro famiglie. L'Associazione intende perseguire quindi, nel rispetto delle norme statutarie, finalità di solidarietà a favore dei suddetti cittadini, mediante azioni che si erogano in modo continuativo, attivo e diretto e volte alla prevenzione e rimozione dei loro bisogni. In modo particolare :
a) promuovere e favorire con ogni mezzo la conoscenza delle malattie reumatiche dell'età pediatrica al fine di agevolare la diagnosi precoce e la cura efficace.
b) promuovere attività ricreative, educative e sportive (nuoto, attività essenziale per la mobilità di questi soggetti), che facilitino l'inserimento sociale (scuola, amici, lavoro) del bambino e del giovane affetti da malattie reumatiche.
c) seguire l'evolversi della ricerca nel campo delle malattie reumatiche mantenendo stretti contatti con le altre associazioni italiane o estere, in particolare promuovendo la costituzione di un comitato scientifico che affianchi l'Associazione, fornendo informazioni sullo stato attuale della conoscenza delle malattie reumatiche e sugli sviluppi di nuove metodologie di cura.
d) invitare compatibilmente con le esigenze di bilancio almeno una volta all'anno, uno dei vari specialisti del settore, tra i più qualificati nel mondo, perché possa visitare i bambini più colpiti. Per esempio, un reumatologo infantile, un chirurgo ortopedico pediatrico, od altri specialisti. Questo al fine di consentire una diagnosi precoce ed una terapia più appropriata.
e) promuovere l'aggiornamento professionale e specialistico del personale fisioterapico della struttura al fine di assicurare un'assistenza specifica della malattia.
f) costituire riferimento indispensabile per le famiglie dei nuovi ricoverati presso il centro di reumatologia del Meyer come aiuto e sostegno sia per i bambini che per i loro genitori.
g) affiancare le famiglie nel procurarsi attrezzature ortopediche o cure specifiche della malat
tia.

ART. 4
DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

 

ART. 5
SOCI ORDINARI

All' Associazione possono iscriversi come soci ordinari i giovani malati reumatici maggiorenni, nonche' entrambi i genitori, i tutori e comunque gli esercenti la potesta' dei genitori dei minori con malattie reumatiche, dietro presentazione di domanda in carta semplice che sara' sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo in carica per l' accettazione . Il Consiglio Direttivo delibera l' ammissione o l' esclusione, previa motivazione.
Tutti i soci ordinari hanno gli stessi diritti e doveri. Il Socio che non puo' partecipare alle riunioni puo' farsi rappresentare da un altro Socio con delega scritta. L'Associato che non puo' partecipare alle riunioni puo' farsi rappresentare da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio Ordinario e' tenuto a versare un contributo annuale la cui misura e' fissata dal Consiglio Direttivo all' inizio di ogni esercizio sociale.

ART. 6
SOCI SOSTENITORI

E' costituto un albo dei "Soci Sostenitori" nel quale sono iscritti tutti coloro, esclusi i giovani malati reumatici ed i soggetti indicati all' art. 5 del presente statuto, che intendono fiancheggiare e sostenere l' associazione per il raggiungimento dei suoi scopi. E' facoltativo da parte dei Soci Sostenitori versare un contributo annuale nella misura desiderata. I Soci Sostenitori possono assistere all' assemblea dei Soci Ordinari, ma non hanno diritto di voto, ne' possono essere eletti alle cariche sociali. Tuttavia tra i Soci Sostenitori puo' essere eletto, da parte del Consiglio Direttivo, un Presidente Onorario fra coloro che hanno piu' contribuito alla realizzazione degli scopi dell' Associazione. Il Presidente Onorario dura in carica un quadriennio, non ha funzioni sociali ne' la rappresentanza dell' Associazione.

 

ART. 7
ORGANI SOCIALI

 

Gli Organi dell'Associazione sono :
- l'Assemblea dei Soci ordinaria e straordinaria;
- il Consiglio Direttivo.
Le Assemblee Ordinarie debbono essere convocate dal Consiglio Direttivo con almeno 1O (dieci) giorni di preavviso con avviso esposto nella sede e/o inviato a mezzo posta e debbono essere indicati gli argomenti all' ordine del giorno. L'Assemblea Straordinaria e' convocata dal Consiglio Direttivo oppure da un terzo dei Soci aventi diritto al voto; in quest' ultimo caso deve svolgersi entro 3O (trenta) giorni dalla richiesta indirizzata al Presidente od a chi ne fa le veci. Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono legalmente cosituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno il 5O % (cinquanta per cento) dei Soci piu' uno; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. Per le Assemblee Straordinarie aventi per oggetto modifiche dello Statuto sociale e' richiesta una maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto.
Le deliberazioni saranno assunte con la maggioranza dei voti dei presenti. L'Assemblea dei Soci, dopo aver deciso le modalita', elegge da un numero minimo di 9 (nove) ad un numero massimo di 15 (quindici) componenti del Consiglio Direttivo. L'Assemblea nomina un Revisore od un Collegio di Revisori composto di 3 (tre) membri scelti anche fra gli associati, ma comunque non tra i membri del Consiglio Direttivo.

 

ART. 8
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I compiti dell'Assemblea Ordinaria sono :
a) deliberare sulla relazione annuale del Consiglio Direttivo;
b) deliberare sui bilanci con indicati beni, contributi e lasciti sulle attività trascorse e future.
I compiti dell'Assemblea Straordinaria sono :
a) deliberare sulle modifiche allo Statuto;
b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e la destinazione dei beni patrimoniali che dovranno andare ad Associazione con simili caratteristiche statuarie o ai sensi del C.C. e della legge 266/91;
c) deliberare sulle questioni che il Consiglio Direttivo e gli Associati pongono in discussione.

 

ART. 9
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo regge e amministra l'Associazione ed è formato da :
- Presidente;
- Vice Presidente : 2 (due);
- Segretario;
- Tesoriere;
- altri Consiglieri (fino a 10).
Il Consiglio Direttivo, che resta in carica 3 (tre) anni e i cui membri sono rieleggibili, stabilisce e modifica i regolamenti interni ed i programmi annuali e nomina al suo interno una giunta esecutiva con svariati incarichi.
Al Consiglio spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione con facoltà di delegare i poteri stessi e la firma sociale ad uno o più dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario ed un Tesoriere.
Il Presidente e, in sua assenza i Vice Presidenti in ordine di età, rappresentano legalmente l'Associazione.
Il Consiglio potrà altresì delegare al Tesoriere la firma per le operazioni bancarie.
Il Consiglio è convocato dal Presidente o dai Vice Presidenti. Esso deve essere inoltre convocato quando almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.
Esso è presieduto dal Presidente o da un Vice Presidente e, in difetto, da chi sia nominato dalla maggioranza dei Consiglieri presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. In caso di dimissioni da parte dei Consiglieri subentrano i primi dei non eletti nella precedente elezione.

ART. 10
ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno ed il bilancio predisposto dal Consiglio è esaminato dal Tesoriere che ne riferisce all'Assemblea. Gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio saranno erogati all'esercizio successivo e destinati ai fini dell'Associazione.

 

ART. 11
PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito :
- dai contributi o quote versate dagli Associati, Enti e privati;
- dai proventi delle attività dell'Associazione;
- dai beni mobili ed immobili, da donazioni, lasciti e successioni.

 

ART. 12

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del Codice Civile.

LETTO, APPROVATO IL 7.11.1992 ORE 12:45, IN FIRENZE.

IL SEGRETARIO
(BONCIANI Ing. Roberto)

IL PRESIDENTE
(ACERBONI Dott. Giovanni)